assenza di tossicodipendenza

Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope

L’Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 inserisce l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, tra le condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono incompatibili con le mansioni lavorative elencate nell’allegato I (“Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi”), parte sostanziale e integrante della stessa Intesa.

La sorveglianza sanitaria, per la prima volta, non è quindi rivolta solo alla salute del lavoratore, ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi.

Questo concetto ha trovato ulteriore conferma nell’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 che, relativamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate nel succitato allegato e la
verifica deve essere messa in atto al momento della visita preventiva e nei controlli periodici.

Le “sostanze stupefacenti e psicotrope” oggetto dell’Intesa sono quelle iscritte nelle tabelle I e II , aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute.

E’ importante sottolineare che anche l’uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con lo
svolgimento delle mansioni interessate. Tra esse si deve porre particolare attenzione alla
valutazione anche in merito all’uso di alcuni farmaci quali ad es. benzodiazepine, metadone e buprenorfina per i quali si rimanda all’apposita nota esplicativa.

Potete prendere visione del documento completo allegato.

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
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