Documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi e la legge 81/08

Gli articoli 17 e 28 della legge 81/08 (Dlgs 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà avere data certa e  dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

Le sanzioni

Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La sanzione suddetta può diventare Arresto da 4 a 8 mesi se il fatto è commesso nelle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, in impianti ed installazioni di cui all'art.31, comma 6, lettere a), b), d), f)

 

L’offerta di Ap Group S.r.l.

Ap Group s.r.l. può collaborare, con l'ausilio dei propri professionisti, alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR), analizzando le possibili cause di rischio sui luoghi di lavoro e redigendo le apposite valutazioni per i numerosi rischi presenti nei luoghi di lavoro (ambientale, acustico, chimico ecc.).

Inoltre detto documento richiede una revisione periodica al fine di renderlo compatibile con lo stato attuale dei luoghi di lavoro e delle esigenze operative della azienda.

Come già accennato, un ruolo fondamentale nella catena della sicurezza dei luoghi di lavoro è rappresentato dal lavoratore stesso, che deve attivamente partecipare alla creazione e mantenimento della sicurezza del luogo in cui presta la sua opera.

Per questo è fondamentale la sua formazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ap Group srl può fornire l'idonea formazione ai lavoratori in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed agli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.

Ap Group inoltre può provvedere a nominare per conto del datore di lavoro il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che assolverà a tutte le funzioni che la legge gli demanda, nel pieno rispetto della normativa.

Vi invitiamo a contattarci per valutare la nostra offerta in materia di medicina del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro, in un ventaglio di proposte che sicuramente soddisferanno le esigenze della vostra azienda.

CONTATTI

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy e accetto che i miei dati siano trattati ai sensi del GDPR

A.P. Group S.r.l.
medicina del lavoro e sicurezza
sui luoghi di lavoro
IndirizzoViale Industria 138
27025 Gambolò (PV)
TelefonoTel: 0381.82.304
Fax: 0381.82.383